La protezione dei lavoratori dal rischio amianto, oltre alle tipiche attività di utilizzazione, trasformazione e smaltimento, va attuata per qualunque altra attività lavorativa che comporti l’esposizione al rischio specifico. A cura di G. Porreca. L’insegnamento che discende da questa sentenza della Corte di Cassazione, una delle prime dopo l’applicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è che le norme emanate a tutela dei lavoratori contro la esposizione alla polvere di amianto si applicano qualunque sia l’attività lavorativa alla quale vengono adibiti i lavoratori e non solo nei casi di utilizzazione, trasformazione o smaltimento di amianto. |